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Decreto Aiuti 2022: novità per rateizzazioni cartelle e avvisi

Decreto Aiuti 2022: novità per rateizzazioni cartelle e avvisi

Il cosiddetto Decreto Aiuti convertito nella DL 91/2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2022 contiene una serie di novità per la rateazione di cartelle esattoriali e avvisi.
Sono provvedimenti che aiutano le aziende a gestire meglio la liquidità e le sostiene in maniera più efficace in caso di difficoltà.
Le norme introdotte consentono inoltre di ampliare la platea di chi desidera utilizzare i crediti maturati nei confronti della PA.

ECCO NEL DETTAGLIO LE MODIFICHE ALLE PRECEDENTI NORME 
 

Fino a 120.000 € rateizzazioni semplificate

A partire dal 16 luglio 2022, viene innalzata la soglia per ottenere la rateizzazione delle cartelle senza dover obbligatoriamente documentare una situazione di difficoltà economica. Si passa da 60 mila a 120 mila euro e il pagamento si può dilazionare fino a 72 rate (6 anni).
Tale soglia si riferisce ad ogni singola richiesta di rateizzazione delle cartelle dell’Agenzia delle Entrate.  

Decadenza dei piani aumentati a 8 rate

Il Decreto Aiuti 2022 modifica anche la soglia del numero di rate mancate dopo il quale si concretizza la decadenza. Si passa dalle precedenti 5 alle attuali 8. In caso di decadenza, quell’importo non può più essere rateizzato. Si può però chiedere una nuova dilazione del pagamento delle cartelle e degli avvisi su carichi diversi da quelli su cui si è maturata la decadenza. 

Compensazione crediti anche da prestazioni professionali

La legge 91/2022 sancisce inoltre la possibilità di compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche ai crediti che derivano da prestazioni professionali, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Il provvedimento inoltre annulla anche la necessità di rinnovo annuale della misura.
Tali norme si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione a partire dal 30 settembre e non oltre il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è stata inoltrata la richiesta di compensazione.

 

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